Art. 14.
(Disponibilità finanziarie).

      1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali, nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea, sono costituiti:

          a) dagli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base di cui all'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da determinare annualmente;

          b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi, enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

          c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

          d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati;

          e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

      2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia

 

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e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base.
      3. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di tali organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva sulle attività di propria competenza, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti.